IMU 2015

IMU 2015

Descrizione

CALCOLO ONLINE IMU 2015

(attenzione: attendere la stampa f24 per verificare l'effettiva applicazione delle detrazioni - ad esempio, nel caso di terreni coltivati da iap -)

Dal 1/1/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC).

Essa si  basa  su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato all'erogazione e alla  fruizione di  servizi  comunali.  La  IUC  sicompone   dell'imposta municipale   propria   (IMU),   di    natura patrimoniale, dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Si rammenta inoltre che l'imposta municipale propria per l’anno 2015 non si applica a:

  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

  • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  • Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;

  • Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale .e della residenza anagrafica;

  • Fabbricati rurali strumentai all’attività agricola di cui all’art. 13 comma 8 DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;

  • Immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall’art. 2 DL 102/2013 e precisato dalla  risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11/12/2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati.

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