CALCOLO ONLINE IMU 2015
(attenzione: attendere la stampa f24 per verificare l'effettiva applicazione delle detrazioni - ad esempio, nel caso di terreni coltivati da iap -)
Dal 1/1/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC sicompone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Si rammenta inoltre che l'imposta municipale propria per l’anno 2015 non si applica a:
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Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;
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Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
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Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
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Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale .e della residenza anagrafica;
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Fabbricati rurali strumentai all’attività agricola di cui all’art. 13 comma 8 DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;
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Immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall’art. 2 DL 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11/12/2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati.