CALCOLO ONLINE IMU 2019
Il versamento dell'IMU (Imposta Municipale Unica) per l’anno 2019 in acconto e a saldo, in scadenza il 17/6/2019 e il 16/12/2019
(essendo il 16/6 domenica slitta al 17/6 ai sensi art. 7comma 1 lett. h) DL 70 del 13/5/2011),ai sensi del comma 3 art. 9
D. Lgs. 23/2011, è da effettuarsi sulla base delle aliquote fissate da questo Comune con Delibera CC n. 34 del 27/12/2018.
Prospetto aliquote e valori aree edificabili ai fini IMU 2019
IN SINTESI SI RICORDA AI FINI IMU 2019 che fra le modifiche più significative in materia di IMU
è rilevante la conferma, già applicata per l'anno 2016, 2017 e 2018, dell’esclusione dall’imposta per l'anno 2019,
per gli oggetti di imposta insistenti in questo Comune di Pozzolengo, per:
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Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;
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Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
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Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
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Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate
e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
con modificazioni dalla Legge 214/2011;
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Immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall’art. 2 DL 102/2013
e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11/12/2013, per tutto il periodo
in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;
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terreni agricoli (tornando ad essere applicabili, per effetto del comma 13 art. 1 L. 208/2015, i criteri
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 per l'esenzione dall'imposta municipale
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propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)
SI RICORDA INOLTRE SEMPRE AI FINI IMU che, per l'anno 2019., è altrettanto rilevante la riduzione del 50 per cento della
base imponibile IMU:
((0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia
e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)) ;il beneficio di
cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli
minori.
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;