IMU 2016

Annualità 2016

Descrizione

CALCOLO ONLINE IMU 2016

 

Il versamento dell'IMU per l’anno 2016 in acconto e a saldo, in scadenza il 16/6/2016 e il 16/12/2016

ai sensi del comma 3 art. 9 D. Lgs. 23/2011, è da effettuarsi sulla base delle aliquote fissate da questo

Comune con Delibera CC n. 5 del 30/03/2016.

IN SINTESI SI RICORDA AI FINI IMU 2016  che fra le modifiche più significative in materia di IMU

è rilevante l’esclusione dall’imposta per l'anno 2016, per gli oggetti di imposta insistenti in questo

Comune di Pozzolengo,  per:

 

  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza, ad eccezione di quelle

    classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

  • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

    principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  • Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;

  • Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

    annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare,

    posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate

    e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili

    del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le

    condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  • Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13 comma 8 DL 201/2011 convertito

              con modificazioni dalla Legge 214/2011;

 

  • Immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall’art. 2 DL 102/2013

    e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11/12/2013, per tutto il periodo

    in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

  • terreni agricoli (tornando ad essere applicabili, per effetto del comma 13 art. 1 L. 208/2015, i criteri

    individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento

    ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 per l'esenzione dall'imposta municipale

  • propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

 

SI RICORDA INOLTRE SEMPRE AI FINI IMU che, per l'anno 2016., è altrettanto rilevante la riduzione del 50 per cento della

 base imponibile IMU:

 

((0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia

e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune

un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).

 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42;

 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono

dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo

precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche

di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

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