IMU 2013
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ULTIMORA: "MINI IMU 2013" ABITAZIONI PRINCIPALI - SCARICA IL DL 133 DEL 30/11/2013,
ABOLIZIONE "PARZIALE" SECONDA RATA IMU 2013
Con decreto legge n. 133 del 30/11/2013 è stata abolita LA SECONDA RATA dell'IMU per l'anno 2013, come testualmente riporta l'art. 1:
"Per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per
a) abitazione principale e relative pertinenze (nella misura di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7),
esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventile stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
d) abitazione principale e relativa pertinenza possedute, e non concesso in locazione, dal personale inservizio permanente appartenente
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
e) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011."
Si rammenta che il comma 5 dell'art. 1 del predetto DL 133/2013 testualmente cita:
"L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per
ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 (PER POZZOLENGO: 4,5 PER MILLE) e,
se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile
(4 PER MILLE) di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014
(COSI' COME MODIFICATO DAL COMMA 680 ART. 1 L. 27/12/2013 N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014)."