IMU 2013

Annualità 2013

Descrizione

IMU 2013

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ULTIMORA: "MINI IMU 2013" ABITAZIONI PRINCIPALI - SCARICA IL DL 133 DEL 30/11/2013,

ABOLIZIONE "PARZIALE" SECONDA RATA IMU 2013  

Con decreto legge n. 133 del 30/11/2013 è stata abolita LA SECONDA RATA dell'IMU per l'anno 2013, come testualmente riporta l'art. 1:

 

"Per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui

all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per

a) abitazione  principale  e  relative  pertinenze (nella misura di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7),

esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;


b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventile stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;
 

 

c) casa  coniugale  assegnata al   coniuge, disposta  a  seguito  di provvedimento   di   separazione   legale, annullamento, scioglimento
o  cessazione  degli  effetti  civili  del matrimonio, che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

 

d) abitazione principale e relativa pertinenza possedute, e non concesso in locazione,  dal  personale  inservizio permanente appartenente
alle Forze armate e  alle  Forze  di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,
nonche'  dal  personale  del  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  e, fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente alla  carriera  prefettizia;


e) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;


f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011."

 

Si rammenta che il comma 5 dell'art. 1 del predetto DL 133/2013 testualmente cita:

 

"L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per

ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 (PER POZZOLENGO: 4,5 PER MILLE) e,

se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile

(4 PER MILLE) di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014

(COSI' COME MODIFICATO DAL COMMA 680 ART. 1 L. 27/12/2013 N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014)."

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