Covid-19: nuove indicazioni per la gestione dei casi di positività a scuola

Il MIUR fornisce a tutti gli istituti scolastici alcune indicazioni operative per fronteggiare i casi di positività al Covid

Data:

10 novembre 2021

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Il MIUR ha pubblicato e inviato a tutte le scuole la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione.

Le misure introdotte dal documento, mediante la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi Covid-19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.

Nello specifico, nella nota si evidenzia che:

  • in presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici;
  • fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario. Il dirigente scolastico, o un suo delegato:
    • informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
    • individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
    • sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
    • trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
    • segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

  • i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia;
  • i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);
  • il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP:

  • se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;
  • se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS.

Fonte: Omnia del Sindaco

Pagina aggiornata il 18/10/2024