Nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 24 marzo 2022, il Decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 che presenta le nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid 19

Data:

28 marzo 2022

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Descrizione

Dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022

Dispositivi protezione vie respiratorie

Come disposto dall’art. 10 quater inserito dal DL n.24/2022 nel dl n.52/2022 è obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie individuate come FFP2:

  • in tutti i mezzi di trasporto ad uso pubblico come specificato nell’art 10 quater comma 1:
  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in
  • comprensori sciistici;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

 

In generale è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli qui sopra specificati e con esclusione delle abitazioni private;
  • in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del momento del ballo.

 

I controlli relativi alle disposizioni di protezione delle vie respiratorie prescritte spettano ai titolari di attività e gestori di servizi.

Per i lavoratori sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le mascherine chirurgiche.

 

 

 

Dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022

Greenpass

Come da art 9 bis del dl 52/2021 come modificato dal dl 24/2022 art.6

il green pass BASE (vaccinazione, guarigione o test) è necessario per accedere a:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che seguono altre disposizioni;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto.

 

Come da art. 9 bis1 del dl n.52/2021 come modificato dal dl n.24/2022 art 7

il green pass RAFFORZATO (vaccinazione o guarigione) è necessario per accedere a:

 

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

 

b) convegni e congressi;

 

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

 

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

 

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

 

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

 

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

 

Non è previsto nessun green pass per accedere a:

  • attività commerciali, attività di servizi alla persona (parrucchiere, barbiere, estetista ecc.);
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
  • alberghi e altre strutture ricettive;
  • sagre e fiere.

Pagina aggiornata il 18/10/2024