Dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022
Dispositivi protezione vie respiratorie
Come disposto dall’art. 10 quater inserito dal DL n.24/2022 nel dl n.52/2022 è obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie individuate come FFP2:
- in tutti i mezzi di trasporto ad uso pubblico come specificato nell’art 10 quater comma 1:
- per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in
- comprensori sciistici;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
In generale è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
- in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli qui sopra specificati e con esclusione delle abitazioni private;
- in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del momento del ballo.
I controlli relativi alle disposizioni di protezione delle vie respiratorie prescritte spettano ai titolari di attività e gestori di servizi.
Per i lavoratori sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le mascherine chirurgiche.
Dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022
Greenpass
Come da art 9 bis del dl 52/2021 come modificato dal dl 24/2022 art.6
il green pass BASE (vaccinazione, guarigione o test) è necessario per accedere a:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che seguono altre disposizioni;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto.
Come da art. 9 bis1 del dl n.52/2021 come modificato dal dl n.24/2022 art 7
il green pass RAFFORZATO (vaccinazione o guarigione) è necessario per accedere a:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.
Non è previsto nessun green pass per accedere a:
- attività commerciali, attività di servizi alla persona (parrucchiere, barbiere, estetista ecc.);
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
- alberghi e altre strutture ricettive;
- sagre e fiere.