La Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nella seduta del 13 aprile 2022, ha raggiunto l’intesa in merito allo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno. Con il decreto 29 aprile 2022 pubblicato in GU n. 110 del 12/5/2022 sono adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Per quanto attiene alla dichiarazione 2020, il comma 3-bis dell’art. 25 della legge di conversione del dl n.41 del 2021 (cd. “Sostegni”) ha previsto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022.
Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.
Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Si ricorda che l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017).
Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.
Infine, si precisa che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.
Dal prossimo 7 giugno 2022 inoltre, sarà pubblicata nell’area riservata del sito web delle Entrate un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).
NB - Le istruzioni di compilazione già pubblicate descrivono le regole di compilazione del modello dichiarativo, indipendentemente dalla modalità scelta per la trasmissione dei dati.