Informativa SCIA

Semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (ai sensi del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160)

Descrizione

Il contesto normativo di riferimento

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (conferenza di servizi, SCIA, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione (P.A.) ed utenza. Lo Sportello Unico, individuato quale canale esclusivo tra imprenditore e Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, disciplinato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, non ha trovato completa attuazione a causa della assenza di collegamento tra le Amministrazioni variamente competenti, della mancanza della specificazione di una definizione dei servizi essenziali erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi erogati dai singoli sportelli), dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del procedimento.

Su tale situazione è intervenuto l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP.

A tal fine, la legge n. 133/2008 rimette ad un regolamento (ex articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata, il riordino e la semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo i principi e criteri elencati nel citato comma 3.

Tale regolamento che abroga il previgente D P R n 447 del 1998 ridefinisce organicamente la disciplina dei SUAP, anche se in due momenti diversi:

  • 6 mesi per il c.d. procedimento automatizzato
  • 1 anno per il procedimento ordinario.

 

Le novita’ introdotte dal D.P.R. 160/2010

Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive il quale:

  • identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n.59, specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica.
  • ribadisce la competenza dello Sportello Unico in merito all’inoltro sempre in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art.2 comma 3).
  • individua nel portale “Impresainungiorno” la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative (art. 3) per lo scambio informativo e l’interazione telematica tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati. E’ pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni (art. 3 comma 2).
  • Introduce nel sistema le Agenzie per le imprese, soggetto privato al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d’asseverazione.

Il Regolamento apre, dunque, all’onnicompransività doli’ambito di competenza dal SUAP. Tale assunto dovrà necessariamente guidare la scelte organizzative di Comuni, Camere di Commercio ad Enti terzi.

 

I comuni ed il nuovo regolamento: tempi e modalita’ di attuazione

L’articolo 4 del Regolamento individua tempi e modalità per l’adeguamento da parte dei Comuni alle nuove disposizioni normative, di seguito riportate:

  • l’ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione. Nelle more dell’individuazione del responsabile il ruolo è ricoperto dal segretario comunale (art. 4 comma 4).
  • i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le Camere di Commercio (art. 4 comma 5).
  • salva diversa disposizione e ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico er l’edilizia produttiva (art. 4 comma 6).
  • le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti ed i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall’allegato tecnico al Regolamento (art. 2 comma 2).
  • entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento i Comuni attestano, secondo le modalità reviste dall’art. 4 comma 2 dell’alle ato tecnico al Re pigmento di cui all’art. 12 comma 5, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, lett. A (Suap quale unico punto di accesso) e lett. A-bis (collegamento con il Registro delle Imprese) del Decreto Legge 112 e dell’art. 2 comma 2 del Regolamento (trasmissione telematica delle “pratiche”), al Ministero dello Sviluppo Economico che cura la pubblicazione dell’elenco dei Suap sul Portale (art. 4 comma 10). Per i dettagli su tali requisiti tecnici minimi si veda la sezione accreditamento SUAP su impresainungiorno.gov.it.
  • l’elenco otrà essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito i requisiti di cui all’art. 38 comma 3, lett. A) e a-bis) del Decreto Legge 112 e dell’art. 2 comma 2 del Regolamento (art. 4 comma 10).
  • nel caso in cui, decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, il Comune non abbia istituito il SUAP o questo non sia in possesso dei requisiti di cui sopra, l’esercizio delle relative funzioni è delegato, ferme restando in capo al Comune le competenze sostanziali, anche in assenza di rovvedimenti espressi alla Camera di Commercio competente (art. 4 comma 11) con le modalità previste dall’allegato tecnico al Regolamento, che attraverso il Portale provvederà alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, divulgazione delle informazioni, l’attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all’interessato ed il pagamento dei diritti e delle imposte (art. 4 comma 12).

Circolare Ministero Sviluppo Economico 25/03/2011 - Consentite temporaneamente SCIA cartacee

Deliberazione GC n. 30 del 30/03/2011 Costituzione SUAP locale  e nomina Responsabile                                                                                                     
 

Con la legge n. 122 del 30/07/2010 (G.U. 30/07/2010 Supplemento Ordinario n. 174) di conversione del DL 78/2010 è stata introdotta la SCIA a sostituzione della precedente DIAP (di cui alla LR 8/2007). La legge n. 122/2010 ha infatti modificato l’art. 19 della L. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, stabilendo che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali, artigianali) sia sostituito da una segnalazione da parte dell’interessato. La Segnalazione di inizio di attività (i cui moduli in Regione Lombardia sono stati approvati con Decreto del Direttore Generale n. 2481 del 18/3/2011, pertanto da utilizzare in sostituzione dei precedenti moduli DIAP e che trovate in calce alla presente sezione) sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Inoltre non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La Segnalazione deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari  per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. I pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti.

L'attività può essere iniziata subito. L'amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori. Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse. 

Coloro che intendono avviare o modificare le attività economiche soggette a SCIA devono avvalersi di questi moduli.
Il dichiarante potrà avviare immediatamente l'attività, dopo aver presentato la SCIA esclusivamente in modalità telematica con relativi allegati attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale.
Per informazioni: SUAP Comune di Pozzolengo - Piano Terra - Resp. del Procedimento: Rag. Ivano Marcheselli
Tel 030/918131int. 4 - Fax 030/918358 – email: commercioetributi@comune.pozzolengo.bs.it
Apertura sportello al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.45 - mercoledì dalle 14 alle 17
 
Nel caso di inizio attività oppure di modifica in generale di dati riferiti all'impresa, la SCIA deve essere presentata contestualmente a ComUnica tramite la CCIAA, attraverso il front office dedicato all'invio di pratiche di Comunicazione Unica denominato Starweb (vedasi al riguardo questo link).
 
Al fine di consentire all’Ufficio Comunale competente la corretta istruttoria della pratica igienico-sanitaria relativa alla SCIA ai sensi artt. 3 e 5 L. R. 8/2007, si richiede di allegare ad ogni dichiarazione di inizio attività produttiva (va sempre trasmessa da parte del Comune una copia della SCIA anche all'ASL) la ricevuta di versamento di € 40,00 (quaranta/00) da effettuare su conto corrente postale n. 13707252 intestato a “ASL Provincia di Brescia Servizio Tesoreria – Via Della Valle 40 25127 BRESCIA” con causale “Diritti sanitari SCIA L. 241/90 ART. 19 - voce n. 47 Igiene e Sanità Pubblica”.
 
 
(se non risulta possibile allegare la ricevuta di versamento alla SCIA/ComUnica telematica, si prega di inviarne copia tramite posta elettronica all'indirizzo commercioetributi@comune.pozzolengo.bs.it oppure suap@pec.comune.pozzolengo.bs.it)
 
I casi previsti, in sintesi, per l'inoltro di una copia della SCIA oltreché all'ASL anche all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della lombardia) sono i seguenti:
  • Attività produttive precedentemente soggette a N.O.E.A. (Nulla Osta all'Esercizio Attviotà Produttiva o di Deposito), nonché tutte le industrie insalubri di cui agli elenchi riportati nel D.M. Sanità del 05/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie";
  • Le attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi di cui al punto 6. dell'allegato 3C della DGR n. 6/43036 del 14/05/99;
  • Depositi e mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri
(Vedasi la nota informativa completa riportante i casi di in cui è previsto o meno l'invio di una copia della DIAP/SCIA anche all'ARPA.)
 
Per il pagamento dei diritti dovuti per la presentazione di una copia della SCIA anche all'ARPA, così come previsto dalla LR 8/2007, ARPA stessa emette fattura a carico delle Ditte. Il pagamento dei suddetti diritti (€ 85,00 fino a 15 dipendenti - € 171,00 oltre i 15 dipendenti) deve essere effettuato entro 30 giorni data fattura mediante versamento su c/c postale (utilizzando il bollettino allegato alla fattura) oppure con bonifico bancario (le coordinate bancarie sono riportate in calce alla fattura).

 La modulistica unica SCIA (approvata con Decreto del Direttore della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione della Regione Lombardia 18/03/2011 n. 2481) è composta dai modelli A e B e dai relativi allegati (Schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6).  

 Applicazione della SCIA alle attività commerciali

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:

– apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 114/98;

– avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;

– avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

– avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

– avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;

– apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall’articolo 68, comma 4 della l.r. n. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nel domicilio del consumatore; nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine; nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili);

– avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell’ambito di manifestazioni temporanee.

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per le seguenti attività commerciali:

– avvio di attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari;

– avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa ex art. 8 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;

– avvio attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa ex art. 9 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;

– avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell’ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. n. 6 del 2010, rispettivamente per il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante, è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi, si segnala che, in base all’art. 64 «Somministrazione di alimenti e bevande» del d.lgs. 59/2010, gli stessi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione nelle zone comunali non soggette a programmazione.

Si richiama inoltre la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 10 agosto 2010 n. 3637/C che chiarisce l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

La predetta Circolare conferma la necessità dell’autorizzazione nei seguenti casi:

– avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’art. 64 del d.lgs. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;

– trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata nell’ambito della programmazione;

– trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell’ambito di zona comunale già oggetto di programmazione o tutela nell’ambito della stessa zona.

Si comunica che per le segnalazioni e le autorizzazioni di cui sopra, stante la complessità della disciplina, saranno resi disponibili, a breve, dei modelli ad hoc sul sito della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi

 

Applicazione della SCIA ad attività del settore turismo

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:

– avvio di attività alberghiera;

– avvio di attività ricettive all’aria aperta;

– avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).

Si ricorda che per le attività alberghiere, prima di presentare la SCIA, è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all’art. 24 della l.r. n. 15/2007 e che per l’avvio di nuove attività ricettive all’aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per l’attribuzione della classificazione ai sensi dell’art. 57 della l.r. citata.

Si segnala, infine, che l’avvio delle attività di agenzia viaggi resta soggetto ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 82 della l.r. 15/2007.

Applicazione della SCIA al settore attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona

Sono soggette a SCIA le attività produttive, industriali, artigianali e dei Servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) a seguito dei provvedimenti regionali di semplificazione amministrativa: l.r. 1/07, l.r. 8/07 ora confluita nella l.r. 33/09, e successivi provvedimenti attuativi – d.g.r. 4502/07, d.g.r. 6919/08 e d.g.r. 8547/08.

Applicazione della SCIA ad attività del settore edilizio

In materia edilizia, l’Amministrazione regionale si è già espressa con un proprio comunicato pubblicato in data 8 ottobre 2010 sul portale istituzionale della Direzione Generazione Territorio e Urbanistica.

In particolare, la Scia si applica alle seguenti attività del settore edilizio:

– Interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero eccedenti alla previsione di cui all’art. 6 comma 2, lett. a), d.p.r. 380/2001;

– Interventi di restauro e risanamento conservativo;

– Interventi di ristrutturazione edilizia leggera ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10 comma 1, lett. c), d.p.r. 380/2001

Applicazione della SCIA ad attività del settore agricoltura

E’ soggetto a disciplina SCIA il seguente procedimento

– avvio di attività agrituristica (ex DAA);

– avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi automatici).

 
Il dichiarante compila: 
  • il Modello A nel caso di Avvio o Modifica dell’attività e allega la scheda di riferimento (Schede 1 e 2 per le attività di vendita ex art. 7 d.lgs 114/98, di somministrazione ex art. 8 comma 4, l.r. 30/03, forme speciali di vendita; Scheda 3 per le attività di servizi alla persona; Scheda 4 per le attività di produzione). La scheda 5 andrà allegata per quelle attività che presentino caratteristiche di rilevanza ambientale, ad es. emissioni in atmosfera, rischio incendio, impatto acustico ecc. La scheda 6 per le attività turistico-ricettive. 
  • il Modello B nel caso di subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale dell'attività.
  • il Modello SCIA per l'esercizio attività agrituristica: SCIA di Avvio Attività nel caso di avvio/modifica/cessazione di attività agrituristica.
 Moduli (formato PDF compilabile):
Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' di commercio settore alimentare (D. LGS. 114/98) e di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 6/2010)
 Ai sensi comma 6 art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26/3/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), così come modificato dal D. Lgs. 147 del 6/8/2012 (in vigore dal 14/09/2012) , l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 
Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale
 
Circolare esplicativa modifiche al D. Lgs. 59/2010 introdotte dal D. Lgs 147/2012 - Ministero Sviluppo Economico n. 3656/C del 12/09/2012
 
Casi specifici - Risoluzioni Ministero per lo Sviluppo Economico
Prospetto riepilogativo casi specifici requisiti professionali con Risoluzioni MinSE aggiornato al 02/01/2013
  
Normativa di massima per le attivita' di somministrazione alimenti e bevande e commercio al dettaglio
L.R. 6/2010
D. Lgs. 114/98
D. Lgs. 59/2010 così come modificato da D. Lgs. 147/2012
Deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 1062 del 22/12/2010 - Recepimento D. Lgs. 59/20010 
 
 
Saldi di fine stagione

Saldi invernali a partire dal 5 gennaio, saldi estivi a partire dal primo sabato del mese di luglio

Disciplina dei saldi di fine stagione in Lombardia (ai sensi LR 6/2010)
Avviso DGR approvata in Regione Lombardia per disciplina saldi a partire dal 2012
  
 
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande temporanea (manifestazioni organizzate dalle associazioni)
 
Elenco documenti (con istruzioni di compilazione) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (SUAP) (vedasi al riguardo anche le modalità di presentazione della SCIA)
Requisiti sanitari: indicazioni di massima dell'ATS/ASL di Brescia.
Requisiti di sicurezza: vedasi la Circolare MinInterno 07/06/2017 e relativo approfondimento
Si ricorda, per quel che concerne la compilazione della SCIA Scheda 2, che l'art. 41 del DL 5/2012 convertito in Legge 35/2012 ha abolito l'obbligo del possesso del requisito professionale nel caso di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico e, pertanto, la predetta scheda dovrà essere compilata esclusivamente in riferimento al possesso dei soli requisiti morali
 
Esercizi pubblici
Nuovi Orari d'apertura per gli Esercizi Pubblici
Approvati nuovi orari di apertura e nuovi criteri per il rilascio di autorizzazioni per gli esercizi pubblici.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 27/2/2013 sono stati adottati nuovi criteri per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con vincoli agli orari di apertura e chiusura delle attività, in osservanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 6/2010 e conseguenti indirizzi regionali.
 
Clicca qui di seguito per scaricare i regolamenti.
Il formato standard dei documenti è il .PDF, che può essere visualizzato utilizzando un'applicazione gratuita che puoi trovare cliccando sull'icona a destra. 
 
Acconciatori ed estetisti
 
Commercio su aree pubbliche
Il Commercio su aree pubbliche nel Comune di Pozzolengo è regolamentato dal D. Lgs 114/98, dalla Legge Regionale 15/2000, dalla LR 6/2001 e dal Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera C.C n. 67 del 22/12/2005
 

04/01/2017: Pubblicato il bando per l'assegnazione delle concessioni di n. 30 posteggi mercatali nel mercato settimanale nella giornata di lunedì dalle 7,00 alle 14,00

Scarica il bando

 

IMPORTANTE:

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 con particolare riferimento all’articolo 6 comma 8,

Vista la nota del 30 dicembre 2016 di Regione Lombardia

(http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Commercio%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213848776083&p=1213848776083&packedargs=menu-to-render%3D1213277011729&pagename=DG_COMMWrapper),

lo scrivente Comune si riserva di sospendere o revocare successivamente la procedura  e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero effettive sopravvenute ragioni per farlo

CIR Codice Identificativo di Riferimento - Case e appartamenti per vacanze

Con d.g.r.  28 giugno 2018, n. 280, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia S.O.  n. 27 del 3 luglio 2018,  è stato disciplinato il codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell'articolo 38 comma 8 bis della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

Il predetto CIR è identificato con il Codice Regione attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» e pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture, sezione Generale» di ogni singola struttura ricettiva di cui all’articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998; il Codice identificativo di riferimento (CIR) risulterà acquisibile dai gestori delle strutture ricettive di cuiall’articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni dialloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge431/1998, all’ottenimento delle credenziali da parte della competente Provincia.

 

Denuncia fiscale per vendita prodotti alcolici

 Ai sensi Art. 13 bis Dl. 34/2019 è stato reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici, da presentare all’Agenzia delle Dogane tramite il Suap.

Di seguito le indicazioni operative fornite dall’Agenzia Dogane:

1) ribadita la necessità, da parte degli imprenditori che hanno avviato l’attività nel periodo di soppressione della norma – tra il 29/08/2017 e il 29/06/2019 – di presentare entro il 31/12/2019 la denuncia di attivazione dell’esercizio; modello denunciadi avvenuta attivazione esercizio vendita alcolici

2) la permanenza della validità delle licenze rilasciate prima del 29/08/2017, salvo obbligo di comunicazione di variazioni nella titolarità dell’esercizio, ovvero salvo il caso in cui siano state restituite;

3) permangono NON soggette all’obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni;

4) la centralità del Suap, considerati i riflessi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 222/2016, che ha introdotto una “semplificazione amministrativa” per l’avvio e lo svolgimento di determinate attività: “la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli“. Resterà a carico del Suap l’obbligo di inoltro della denuncia alla competente Agenzia delle Dogane e l’inoltro all’impresa della licenza che verrà rilasciata.

Ufficio responsabile

Ufficio Commercio

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Pagina aggiornata il 12/07/2024