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Semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (ai sensi del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160)
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (conferenza di servizi, SCIA, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione (P.A.) ed utenza. Lo Sportello Unico, individuato quale canale esclusivo tra imprenditore e Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, disciplinato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, non ha trovato completa attuazione a causa della assenza di collegamento tra le Amministrazioni variamente competenti, della mancanza della specificazione di una definizione dei servizi essenziali erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi erogati dai singoli sportelli), dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del procedimento.
Su tale situazione è intervenuto l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP.
A tal fine, la legge n. 133/2008 rimette ad un regolamento (ex articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata, il riordino e la semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo i principi e criteri elencati nel citato comma 3.
Tale regolamento che abroga il previgente D P R n 447 del 1998 ridefinisce organicamente la disciplina dei SUAP, anche se in due momenti diversi:
Le novita’ introdotte dal D.P.R. 160/2010
Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive il quale:
Il Regolamento apre, dunque, all’onnicompransività doli’ambito di competenza dal SUAP. Tale assunto dovrà necessariamente guidare la scelte organizzative di Comuni, Camere di Commercio ad Enti terzi.
I comuni ed il nuovo regolamento: tempi e modalita’ di attuazione
L’articolo 4 del Regolamento individua tempi e modalità per l’adeguamento da parte dei Comuni alle nuove disposizioni normative, di seguito riportate:
Circolare Ministero Sviluppo Economico 25/03/2011 - Consentite temporaneamente SCIA cartacee
Con la legge n. 122 del 30/07/2010 (G.U. 30/07/2010 Supplemento Ordinario n. 174) di conversione del DL 78/2010 è stata introdotta la SCIA a sostituzione della precedente DIAP (di cui alla LR 8/2007). La legge n. 122/2010 ha infatti modificato l’art. 19 della L. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, stabilendo che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali, artigianali) sia sostituito da una segnalazione da parte dell’interessato. La Segnalazione di inizio di attività (i cui moduli in Regione Lombardia sono stati approvati con Decreto del Direttore Generale n. 2481 del 18/3/2011, pertanto da utilizzare in sostituzione dei precedenti moduli DIAP e che trovate in calce alla presente sezione) sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Inoltre non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La Segnalazione deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. I pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti.
L'attività può essere iniziata subito. L'amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori. Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse.
La modulistica unica SCIA (approvata con Decreto del Direttore della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione della Regione Lombardia 18/03/2011 n. 2481) è composta dai modelli A e B e dai relativi allegati (Schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6).
Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:
– apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 114/98;
– avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
– avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
– avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
– avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;
– apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall’articolo 68, comma 4 della l.r. n. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nel domicilio del consumatore; nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine; nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili);
– avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell’ambito di manifestazioni temporanee.
Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per le seguenti attività commerciali:
– avvio di attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari;
– avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa ex art. 8 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;
– avvio attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa ex art. 9 del d.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;
– avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell’ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. n. 6 del 2010, rispettivamente per il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante, è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.
Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi, si segnala che, in base all’art. 64 «Somministrazione di alimenti e bevande» del d.lgs. 59/2010, gli stessi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione nelle zone comunali non soggette a programmazione.
Si richiama inoltre la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 10 agosto 2010 n. 3637/C che chiarisce l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.
La predetta Circolare conferma la necessità dell’autorizzazione nei seguenti casi:
– avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’art. 64 del d.lgs. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
– trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata nell’ambito della programmazione;
– trasferimento di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell’ambito di zona comunale già oggetto di programmazione o tutela nell’ambito della stessa zona.
Si comunica che per le segnalazioni e le autorizzazioni di cui sopra, stante la complessità della disciplina, saranno resi disponibili, a breve, dei modelli ad hoc sul sito della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi
Applicazione della SCIA ad attività del settore turismo
Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:
– avvio di attività alberghiera;
– avvio di attività ricettive all’aria aperta;
– avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).
Si ricorda che per le attività alberghiere, prima di presentare la SCIA, è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all’art. 24 della l.r. n. 15/2007 e che per l’avvio di nuove attività ricettive all’aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per l’attribuzione della classificazione ai sensi dell’art. 57 della l.r. citata.
Si segnala, infine, che l’avvio delle attività di agenzia viaggi resta soggetto ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 82 della l.r. 15/2007.
Applicazione della SCIA al settore attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona
Sono soggette a SCIA le attività produttive, industriali, artigianali e dei Servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) a seguito dei provvedimenti regionali di semplificazione amministrativa: l.r. 1/07, l.r. 8/07 ora confluita nella l.r. 33/09, e successivi provvedimenti attuativi – d.g.r. 4502/07, d.g.r. 6919/08 e d.g.r. 8547/08.
Applicazione della SCIA ad attività del settore edilizio
In materia edilizia, l’Amministrazione regionale si è già espressa con un proprio comunicato pubblicato in data 8 ottobre 2010 sul portale istituzionale della Direzione Generazione Territorio e Urbanistica.
In particolare, la Scia si applica alle seguenti attività del settore edilizio:
– Interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero eccedenti alla previsione di cui all’art. 6 comma 2, lett. a), d.p.r. 380/2001;
– Interventi di restauro e risanamento conservativo;
– Interventi di ristrutturazione edilizia leggera ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10 comma 1, lett. c), d.p.r. 380/2001
Applicazione della SCIA ad attività del settore agricoltura
E’ soggetto a disciplina SCIA il seguente procedimento
– avvio di attività agrituristica (ex DAA);
– avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi automatici).
Saldi invernali a partire dal 5 gennaio, saldi estivi a partire dal primo sabato del mese di luglio
04/01/2017: Pubblicato il bando per l'assegnazione delle concessioni di n. 30 posteggi mercatali nel mercato settimanale nella giornata di lunedì dalle 7,00 alle 14,00
IMPORTANTE:
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 con particolare riferimento all’articolo 6 comma 8,
Vista la nota del 30 dicembre 2016 di Regione Lombardia
lo scrivente Comune si riserva di sospendere o revocare successivamente la procedura e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero effettive sopravvenute ragioni per farlo
CIR Codice Identificativo di Riferimento - Case e appartamenti per vacanze
Con d.g.r. 28 giugno 2018, n. 280, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia S.O. n. 27 del 3 luglio 2018, è stato disciplinato il codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell'articolo 38 comma 8 bis della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".
Il predetto CIR è identificato con il Codice Regione attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» e pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture, sezione Generale» di ogni singola struttura ricettiva di cui all’articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998; il Codice identificativo di riferimento (CIR) risulterà acquisibile dai gestori delle strutture ricettive di cuiall’articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni dialloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge431/1998, all’ottenimento delle credenziali da parte della competente Provincia.
Denuncia fiscale per vendita prodotti alcolici
Ai sensi Art. 13 bis Dl. 34/2019 è stato reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici, da presentare all’Agenzia delle Dogane tramite il Suap.
Di seguito le indicazioni operative fornite dall’Agenzia Dogane:
1) ribadita la necessità, da parte degli imprenditori che hanno avviato l’attività nel periodo di soppressione della norma – tra il 29/08/2017 e il 29/06/2019 – di presentare entro il 31/12/2019 la denuncia di attivazione dell’esercizio; modello denunciadi avvenuta attivazione esercizio vendita alcolici
2) la permanenza della validità delle licenze rilasciate prima del 29/08/2017, salvo obbligo di comunicazione di variazioni nella titolarità dell’esercizio, ovvero salvo il caso in cui siano state restituite;
3) permangono NON soggette all’obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni;
4) la centralità del Suap, considerati i riflessi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 222/2016, che ha introdotto una “semplificazione amministrativa” per l’avvio e lo svolgimento di determinate attività: “la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli“. Resterà a carico del Suap l’obbligo di inoltro della denuncia alla competente Agenzia delle Dogane e l’inoltro all’impresa della licenza che verrà rilasciata.
Pagina aggiornata il 12/07/2024