CALCOLO ONLINE IMU 2020
Per informazioni contattare ESCLUSIVAMENTE via mail commercioetributi@comune.pozzolengo.bs.it oppure via telefono N. 030918131 INT. 4 (chiamare lunedì dalle 8 alle 14 e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18).
Non sarà possibile recarsi in ufficio tributi se non previa appuntamento da fissare con le modalità sopra indicate.
Per effetto del comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di Stabilità 2020) a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) è abolita ad eccezione della componente TARI (tassa rifiuti); l'Imposta Municipale Unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della predetta L. 160/19 . In attesa di predisporre ed approvare un nuovo regolamento IMU sono state approvate provvisoriamente le aliquote 2020 con Deliberazione CC 48/2019 che potranno essere confermate o integrate e modificate entro il 31/7/2020 (a valere dal 1/1/2020).
AGGIORNAMENTO DEL 4/8/2020: approvate le nuove aliquote IMU con decorrenza 1/1/2020 con
Delibera CC 10/4.8.2020
Le NOVITA'
• (DL 34/20 convertito in Legge 77/2020 art. 177)
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
• (DL 104/20 convertito in legge 126/20 art. 78)
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
(DL 137/2020)
Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU) 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
(DL 149/2020)
Art. 5 Cancellazione della seconda rata IMU
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, alla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.
Allegato 1 al DL 137/2020 (così come modificato da DL 149/2020)
Allegato 2 al DL 149/2020
Si ricorda che:
- il contribuente deve essere proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività sopra citate;
- i proprietari degli immobili devono essere gestori delle attività ivi esercitate;
- il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta;
- il termine gestore fa riferimento al fatto che, nell'immobile posseduto, il proprietario/gestore deve esercitare l'attività commerciale corrispondente al codice ATECO attribuito alla medesima attività.
Coloro che svolgono l'attività in forma non imprenditoriale non possono usufruire dell'esenzione IMU, pertanto qualora non avessero versato l'acconto IMU potranno effettuare il versamento entro la scadenza del saldo (16/12/2020) senza l'applicazione di sanzioni ed interessi
• Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale ad eccezione dei pensionati AIRE che non beneficeranno più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
• Il comma 741 lettera c) n. 4 ha stabilito, ai soli fini dell’applicazione IMU, la costituzione del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e non SOLO AL CONIUGE. Quindi anche per tale FATTISPECIE, come per il coniuge assegnatario è stabilita l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice e già assimilata all’abitazione principale nella precedente disciplina.
• Fabbricati rurali strumentali e beni merce diventano soggetti ad IMU.
• Ripristino dell’obbligo dichiarativo, nei casi previsti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui intervengono variazioni
(art. 1 c. 769);
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
Il versamento della prima rata nuova IMU 2020 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Qualora il tributo dovuto nel 2019 fosse solo IMU, l’importo dovuto corrisponderà alla metà dello stesso.
L'Amministrazione Comunale informa che con Deliberazione GC n. 33 del 18/6/2020 viene consentita la non applicazione di sanzioni e interessi nei confronti di coloro i quali effettueranno il versamento in acconto IMU 2020 oltre la naturale scadenza del 16 giugno 2020 ed entro il termine del 30 settembre 2020. I nuovi termini devono intendersi riferiti alla sola quota comunale.
Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.