IMU 2020

IMU 2020

Descrizione

CALCOLO ONLINE IMU 2020 

Per informazioni contattare ESCLUSIVAMENTE via mail commercioetributi@comune.pozzolengo.bs.it oppure via telefono N. 030918131 INT. 4 (chiamare lunedì dalle 8 alle 14 e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18).

Non sarà possibile recarsi in ufficio tributi se non previa appuntamento da fissare con le modalità sopra indicate.

 

Per effetto del comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di Stabilità 2020) a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) è abolita ad eccezione della componente TARI (tassa rifiuti); l'Imposta Municipale Unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della predetta L. 160/19 . In attesa di predisporre ed approvare un nuovo regolamento IMU sono state approvate provvisoriamente le aliquote 2020 con Deliberazione CC 48/2019 che potranno essere confermate o integrate e modificate entro il 31/7/2020 (a valere dal 1/1/2020).

AGGIORNAMENTO DEL 4/8/2020: approvate le nuove aliquote IMU con decorrenza 1/1/2020 con

Delibera CC 10/4.8.2020

Le NOVITA'

• (DL 34/20 convertito in Legge 77/2020 art. 177)

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  e'  dovuta  la  prima   rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:

    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  immobili degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi, a condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle attivita' ivi esercitate;
    b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso  da parte di imprese esercenti attivita'  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

• (DL 104/20 convertito in legge 126/20 art. 78)

In  considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1,commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
    c) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da parte di imprese esercenti attivita'  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli, a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle attivita' ivi esercitate;
    e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori delle attivita' ivi esercitate.

(DL 137/2020)

Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU) 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

 

(DL 149/2020)

Art. 5  Cancellazione della seconda rata IMU

1. Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni, alla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126  e  dell'articolo   9   del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,  in  considerazione  degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta  municipale  propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da  738  a  783,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il  16  dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative  pertinenze  in  cui  si esercitano  le  attivita'  riferite   ai   codici   ATECO   riportati nell'Allegato 2 al presente decreto,  a  condizione  che  i  relativi proprietari siano  anche  gestori  delle  attivita'  ivi  esercitate, ubicati   nei   comuni   delle   aree   del   territorio   nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze  del  Ministro  della  salute adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  30  del presente decreto.

 Allegato 1 al DL 137/2020 (così come modificato da DL 149/2020)

Allegato 2 al DL 149/2020

 

Si ricorda che:

  • il contribuente deve essere proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività sopra citate;
  • i proprietari degli immobili devono essere gestori delle attività ivi esercitate;
  • il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta;
  • il termine gestore fa riferimento al fatto che, nell'immobile posseduto, il proprietario/gestore deve esercitare l'attività commerciale corrispondente al codice ATECO attribuito alla medesima attività.

Coloro che svolgono l'attività in forma non imprenditoriale non possono usufruire dell'esenzione IMU, pertanto qualora non avessero versato l'acconto IMU potranno effettuare il versamento entro la scadenza del saldo (16/12/2020) senza l'applicazione di sanzioni ed interessi

• Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale ad eccezione dei pensionati AIRE che non beneficeranno più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
• Il comma 741 lettera c) n. 4 ha stabilito, ai soli fini dell’applicazione IMU, la costituzione del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e non SOLO AL CONIUGE. Quindi anche per tale FATTISPECIE, come per il coniuge assegnatario è stabilita l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice e già assimilata all’abitazione principale nella precedente disciplina.
• Fabbricati rurali strumentali e beni merce diventano soggetti ad IMU.
• Ripristino dell’obbligo dichiarativo, nei casi previsti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui intervengono variazioni

(art. 1 c. 769);
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
Il versamento della prima rata nuova IMU 2020 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Qualora il tributo dovuto nel 2019 fosse solo IMU, l’importo dovuto corrisponderà alla metà dello stesso.

L'Amministrazione Comunale informa che con Deliberazione GC n. 33 del 18/6/2020 viene consentita la non applicazione di sanzioni e interessi nei confronti di coloro i quali effettueranno il versamento in acconto IMU 2020 oltre la naturale scadenza del 16 giugno 2020 ed entro il termine del 30 settembre 2020. I nuovi termini devono intendersi riferiti alla sola quota comunale.

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

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Telefono: 030/918131 int. 4 - 030918131 int. 6
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Pagina aggiornata il 06/05/2024