Novità IMU anno 2021 - Legge n. 178/2020
La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede agevolazioni per il pagamento dell'IMU 2021.
In particolare sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021):
- stabilimenti balneari, termali;
- agriturismi;
- alberghi;
- ostelli della gioventù;
- affittacamere;
- bed&breakfast;
- residence;
- campeggi;
- capannoni usati per allestimenti fieristici;
- discoteche;
- sale da ballo.
Si ricorda che:
- il contribuente deve essere proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività sopra citate;
- i proprietari degli immobili devono essere gestori delle attività ivi esercitate;
- il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta;
- il termine gestore fa riferimento al fatto che, nell'immobile posseduto, il proprietario/gestore deve esercitare l'attività
commerciale corrispondente al codice ATECO attribuito alla medesima attività.
Coloro che svolgono l'attività in forma non imprenditoriale non possono usufruire dell'esenzione IMU.
Inoltre, ai sensi art. 6-sexies DL 42/2021 è disposto quanto segue:
(Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta
municipale propria) – 1. In considerazione del perdurare degli
effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021
non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di
cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del
presente decreto
(soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019)
2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei
quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Per i PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO, titolari di pensione in convenzione internazionale con l'Italia
l'Imu 2021 è ridotta al 50%. L'agevolazione vale per una sola unità abitativa situata in Italia purchè non
locata o concessa in comodato