TARES (Tributo comunale sui rifiuti)

Il TARES è stato introdotto dal 2013 a sostituzione della TARSU (tassa rifiuti) e della TIA (tariffa di igiene ambientale) ed è regolamentato dal DL 6/12/2011 N. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione

Il TARES è stato introdotto dal 2013 a sostituzione della TARSU (tassa rifiuti) e della TIA

(tariffa di igiene ambientale) ed è regolamentato dal DL 6/12/2011 N. 201 e successive

modificazioni ed integrazioni. E’ un corrispettivo da versare a fronte del servizio reso di

raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati e, per l’anno 2013, comprende anche un prelievo

coattivo nella misura di 0,3 euro per mq da corrispondere direttamente allo Stato (per il

solo anno 2013) a copertura dei costi sostenuti dai Comuni per la prestazione di “servizi

indivisibili” (pubblica illuminazione, pubblica sicurezza, verde pubblico, manutenzione strade,

anagrafe, ecc.). Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa

applicata e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Essa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio. (In sintesi, se trattasi di utenza domestica, il tributo è rapportato

alla superficie occupata, al numero dei componenti il nucleo familiare ed all'ammontare

complessivo territoriale della quantità di rifiuto smaltita, mentre per le utenze aziendali il tributo

è rapportato alla superficie occupata, all’effettiva quantità di rifiuto prodotta – se trova

applicazione la “tariffa puntuale” con misurazioni elettroniche delle quantità conferite – od alla

quantità di rifiuto producibile stimata categoria per categoria e rapportata all’ammontare

complessivo territoriale). La raccolta, a discrezione del comune che ne regolamenta il servizio,

può avvenire in forma differenziata (riciclabile e non) oppure in forma indifferenziata.

Il corrispettivo è dovuto in forma tariffaria piena da chi occupa locali nei quali si presume

la produzione di rifiuto (con Sentenza n. 16785 del 27 novembre 2002 la Corte Costituzionale

ha ritenuto assoggettabili persino le case chiuse e vuote purché provviste di utenze, riconoscendo

a tal fine implicito il requisito dell’abitabilità quale automatico presupposto impositivo) ed è dovuta

in parte ridotta (sino ad un massimo del 40% della tariffa piena) da chi occupi locali non ricompresi

nell’area di raccolta (si considerano escluse dall’area di raccolta, a titolo esemplificativo se

non differentemente regolamentato dai Comuni, le abitazioni poste a più di 500 metri dal cassonetto

di raccolta comunale, nel caso di non effettuazione del servizio di raccolta porta a porta) a titolo

di partecipazione allo spazzamento stradale. Il soggetto che inizia/varia l'occupazione di locali

oggetto di tassa presenta denuncia di inizio/variazione occupazione al Comune entro il 20 gennaio

successivo all'inizio occupazione. Si versa previa emissione di avviso di pagamento da parte del

Comune che eroga il servizio.

 

Art. 14 D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in L. 22/12/2011 n. 214 (testo in vigore al 31/10/13)

 

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TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

E' un corrispettivo da versare a fronte del servizio reso di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Il soggetto che inizia/varia l'occupazione di locali oggetto di tassa presenta denuncia
di inizio/variazione occupazione al Comune entro il 20 gennaio
successivo all'inizio occupazione (art. 70 D. Lgs. 507/93).

 

All'atto della presentazione della denuncia, da effettuarsi all'Ufficio Tributi,

verranno resi disponibili i contenitori e il calendario per l'effettuazione

della raccolta differenziata porta-a-porta, se in zona interessata dalla stessa 

 

"La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione
dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a  decorrere dal primo
giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata
la denuncia della cessazione debitamente accertata.

 

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno
di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se
l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero
se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito
di denuncia o in sede di recupero d'ufficio."

 

(commi 3-4 art. 64 D. Lgs. 507/93).

 

Si versa previa emissione di avviso di pagamento da parte della
competente Equitalia Servizi SpA (nostro concessionario di riscossione
di zona) per avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell'Ente delle partite,
normalmente con scadenza 28 febbraio e 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce la tassa.

Attualmente, la tassa è parametrata ai soli metri di superficie calpestabile
tassabile(sono oggetto di tassa tutte le superfici coperte utilizzate,
anche se saltuariamente), con una riduzione del 30% per gli unici
occupanti e nuclei con persone invalide. 
Con la messa a regime del Decreto Ronchi n. 112/98 la tassa sarà
presumibilmente rapportata anche al numeno dei componenti
il nucleo familiare ed all'ammontare complessivo territoriale
della quantità di rifiuto smaltita.

 

CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Aperto il nuovo Centro di Raccolta Rifiuti lungo la strada
provinciale 106 per Ponti sul Mincio in località Poffe,

gestito dalla Società Garda Uno SpA.

 

Orari di apertura:

Lunedì dalle 14,00 alle 17,00 (dal 1/7 al 30/9 dalle 15,00 alle 18,00)

Mercoledì dalle 9,00 alle 12,00

Venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Sabato dalle 9,00 alle 12,00

Sabato dalle 14,00 alle 17,00 (dal 1/7 al 30/9 dalle 15,00 alle 18,00)

  

Scarica le istruzioni per l'uso

Scarica il calendario per la raccolta differenziata 2021

Scarica il calendario per la raccolta differenziata 2020

Scarica il calendario per la raccolta differenziata 2019

Scarica il calendario per la raccolta differenziata 2018
 

L'accesso al Centro di Raccolta Differenziata è consentito solo ai possessori

di Tessera magnetica di accesso, rilasciata solamente a coloro i quali risultano

contribuenti TARI; la tessera per i nuovi utenti è disponibile per il ritiro, trascorsi

circa 30 gg dall'avvenuta iscrizione a tassa rifiuti, presso l'Ufficio Tributi Comunale

(telefonare per verificare l'emissione Tel. 030918131 int. 4).

 

All'atto dell'iscrizione a ruolo tassa rifiuti verrà comunque immediatamente

consentito l'accesso tramite autorizzazione provvisoria, rilasciata allo

sportello Tributi al richiedente.

 

 

Per quel che concerne il servizio di raccolta porta-a-porta si rammenta, in merito al conferimento

di carta-cartone, che i rifiuti cartacei devono essere collocati all'interno di sacchi di carta (a perdere), cartoni

od in alternativa in modo ordinato e tale da non essere soggetti a dispersione eolica (non è possibile depositarli

in contenitori di materiale diverso, es. plastica, in quanto non verranno raccolti)

 

E' attivo un nuovo servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, ogni primo sabato del mese, riservato

ai contribuenti ricompresi nell'area di raccolta e soggetti a tariffa TARSU piena, richiedibile per telefono o

per e-mail (MAX 2 VOLTE L'ANNO PER MAX 3 PEZZI CAD.)

 

Scarica l'avviso per la raccolta dei rifiuti ingombranti

Scarica le modalità di raccolta e le caratteristiche richieste dei rifiuti ingombranti

Modulo-ritiro-ingombranti-Comune

Sono in distribuzione i sacchetti per la raccolta differenziata della plastica per l'anno 2013, riservati agli utenti

del servizio di raccolta "porta-a-porta", il sabato presso il Centro di Raccolta Rifiuti di Loc. Poffe

 

Scarica l'avviso per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta della plastica

 

L'accesso al centro di raccolta è ESCLUSIVO per i possessori di tessera magnetica di accesso, spedita al domicilio

di tutti i contribuenti della tassa rifiuti in Pozzolengo.

Si rammenta inoltre che ai sensi del Decreto Min. Ambiente 8/4/2008, è conferibile al Centro di Raccolta unicamente

il rifiuto differenziato mentre il rifiuto residuo indifferenziato ("secco") è unicamente ricevibile da parte del Servizio

Igiene Urbana di GardaUno attraverso la raccolta "porta a porta" alle condizioni riassunte nell'opuscolo/calendario.

Il deterioramento, lo smarrimento, il furto o la necessità di una fornitura  aggiuntiva rispetto alla tessera deve essere

comunicato direttamente all'Ufficio Tributi richiedendo il duplicato della tessera tramite compilazione e sottoscrizione

di apposito modulo di richiesta allo sportello Tributi previa versamento in Tesoreria Comunale su conto corrente

 bancario IBAN IT 50 L 05034 55020 000000063669 di una somma pari ad € 10,00 cad.

 

Delibera GC n. 56 del 5/5/2016 Rimborso spese duplicato tessere CDR

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Piazza Repubblica, 1, Pozzolengo, Brescia, Lombardia, Italia

Telefono: 030/918131 int. 4 - 030918131 int. 6
Fax: 030/918358
Email: commercioetributi@comune.pozzolengo.bs.it; ragioneria@comune.pozzolengo.bs.it
PEC: suap@pec.comune.pozzolengo.bs.it; ragioneria@pec.comune.pozzolengo.bs.it

Formati disponibili

PDF, WIZ

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Pagina aggiornata il 06/05/2024