EMERGENZA CORONAVIRUS - NUOVA ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 714 DEL 04/03/2020

Data:

30 agosto 2021

Descrizione

AGGIORNAMENTO DEL 4/3/2021: Nuova Ordinanza n. 714 del 4/3/2021

dispone su tutto il territorio della Lombardia il rafforzamento della zona arancione con le seguenti disposizioni:

Ordinanza N. 714 a decorrere dalle 00:00 del 5 marzo fino al 14 marzo:

 

È sospesa la didattica in presenza di tutte le scuole;

a eccezione degli asili nido, delle attività di laboratorio e dell’attività di inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

Fatto salvo per gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità

-          È vietato recarsi presso le seconde case;

-          È vietato recarsi verso le abitazioni private abitate non proprie.

 

Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità

 

È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

 

Scarica l'Ordinanza n. 714 del 4/3/2021

Scarica il DPCM 14 gennaio 2021

Scarica il DPCM 2/3/2021 completo di tutti gli allegati

 

 

 

“zona ARANCIONE rafforzata” relativamente alle attività commerciali, si applicano le disposizioni previste dal dpcm 14 gennaio 2021 all’articolo 2, ovvero:

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Sono consentite le attività commerciali al dettaglio sia esercizi di vicinato, che medie e grandi strutture di vendita.

 

Nelle giornate festive e prefestive:

Centri commerciali , gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili: consentite, con percorsi di accesso riservato solo a tali attività, solo le seguenti attività:
Farmacie;
Parafarmacie;
Presidi sanitari;
Punti vendita di generi alimentari;
Prodotti agricoli e florovivaistici;
Tabacchi;
Edicole;
Librerie.
 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Mercati:

consentito il regolare svolgimento dei mercati per tutte le tipologie di vendita (alimentare e non alimentare).

 

Nelle giornate festive e prefestive:

Mercati (coperti): consentite solo le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
 

Itineranti:

consentiti.

 

ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, sia su area pubblica che privata:

(tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi):

Sospese le attività di ristorazione, ma rimane consentito:

la ristorazione con asporto (comprese bevande alcoliche) o drive through dalle ore 5.00 alle ore 22.00;
per le attività che hanno come attività prevalente il codice ateco 56.3  e 47.25 l’asporto e consentito dalle ore 5.00 alle ore 18.00;
la consegna a domicilio sempre.
Sempre consentita l’attività di ristorazione senza limiti di orario in alberghi e strutture ricettive agli alloggiati.

Sempre consentite:

Attività di ristorazione in aree di servizio autostradali , negli ospedali e negli aeroporti.
Mense e catering continuativo su base contrattuale.
 

SERVIZI ALLA PERSONA (tra cui acconciatori, estetiste, tatuatori):

consentiti.

 

 

PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI:

Sospese ad eccezione di:

erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP;
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
 

ATTIVITA’ SOSPESE SEMPRE

 

sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò: sospese anche quelle svolte all’interno di locali adibiti ad altre attività differenti;
gioco con dispositivi elettronici “slot machine” in qualsiasi luogo;
musei, mostre e l’apertura di altri istituti e luoghi della cultura;
parchi tematici e di divertimento;
eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (ad eccezione delle competizioni a carattere nazionale riconosciute dai Comitati);
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
sagre e fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
convegni, congressi e altri eventi in presenza;
impianti nei comprensori sciistici.
 

LE ATTIVITA’ CONSENTITE si svolgono nel rispetto del distanziamento e delle specifiche linee guida.

 

Sono consentite tutte le attività produttive nel rispetto dei protocolli previsti per singole attività.
 

 

 

Allegati

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