EMERGENZA CORONAVIRUS - ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 9 APRILE 2021

Data:

30 agosto 2021

Descrizione

EMERGENZA CORONAVIRUS - ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 9 APRILE 2021
Aprile 2021
 

Con la pubblicazione  dell’ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021, l’intero territorio di Regione Lombardia viene riclassificato come  “zona ARANCIONE” a partire dal 12 aprile 2021. E pertanto vengono applicate le seguenti disposizioni:

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Sono consentite le attività commerciali al dettaglio sia esercizi di vicinato, che medie e grandi strutture di vendita.

 

Nelle giornate festive e prefestive:

Centri commerciali , gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili: consentite, con percorsi di accesso riservato solo a tali attività, solo le seguenti attività:
Farmacie;
Parafarmacie;
Presidi sanitari;
Lavanderie e tintorie;
Punti vendita di generi alimentari;
Prodotti agricoli e florovivaistici;
Tabacchi;
Edicole;
Librerie.
 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Mercati:

consentito il regolare svolgimento dei mercati per tutte le tipologie di vendita (alimentare e non alimentare).

 

Nelle giornate festive e prefestive:

Mercati (coperti): consentite solo le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
 

Itineranti:

consentiti.

 

ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, sia su area pubblica che privata:

(tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi):

Sospese le attività di ristorazione, ma rimane consentito:

la ristorazione con asporto (comprese bevande alcoliche) o drive through dalle ore 5.00 alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
per le attività che hanno come prevalente il codice ateco 56.3 vendita d’asporto consentita fino alle ore 18.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
la consegna a domicilio sempre.
Sempre consentita:

l’attività di ristorazione senza limiti di orario in alberghi e strutture ricettive agli alloggiati.
Attività di ristorazione in aree di servizio autostradali , negli ospedali e negli aeroporti.
Mense e catering continuativo su base contrattuale;
la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore.
 

 

SERVIZI ALLA PERSONA (tra cui acconciatori, estetiste, tatuatori):

consentiti.

 

PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI:

Sospese ad eccezione di:

erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP;
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
 

ATTIVITA’ SOSPESE SEMPRE

 

sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò: sospese anche quelle svolte all’interno di locali adibiti ad altre attività differenti;
gioco con dispositivi elettronici “slot machine” in qualsiasi luogo;
musei, mostre e l’apertura di altri istituti e luoghi della cultura;
parchi tematici e di divertimento;
eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (ad eccezione delle competizioni a carattere nazionale riconosciute dai Comitati);
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
sagre e fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
convegni, congressi e altri eventi in presenza;
impianti nei comprensori sciistici.
 

LE ATTIVITA’ CONSENTITE si svolgono nel rispetto del distanziamento e delle specifiche linee guida.

 

Sono consentite tutte le attività produttive nel rispetto dei protocolli previsti per singole attività.

 

Ricordiamo che il DPCM consente la possibilità di disporre per tutta la giornata o determinate fasce orarie la chiusura al pubblico dove si possano creare situazioni di assembramenti.

Allegati

Pagina aggiornata il 06/05/2024