NOVITA' IMU ANNO 2021 - Legge n. 178/2020

Data:

31 agosto 2021

Descrizione

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede agevolazioni per il pagamento dell'IMU 2021.

In particolare sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021):

  • stabilimenti balneari, termali;
  • agriturismi;
  • alberghi;
  • ostelli della gioventù;
  • affittacamere;
  • bed&breakfast;
  • residence;
  • campeggi;
  • capannoni usati per allestimenti fieristici;
  • discoteche;
  • sale da ballo.

Si ricorda che:

  • il contribuente deve essere proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività sopra citate;

  • i proprietari degli immobili devono essere gestori delle attività ivi esercitate;

  • il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta;

  • il termine gestore fa riferimento al fatto che, nell'immobile posseduto, il proprietario/gestore deve esercitarel'attività commerciale corrispondente al codice ATECO attribuito alla medesima attività.

Coloro che svolgono l'attività in forma non imprenditoriale non possono usufruire dell'esenzione IMU.

 

Inoltre, ai sensi art. 6-sexies DL 42/2021 è disposto quanto segue:

(Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta
municipale propria) – 1. In considerazione del perdurare degli
effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021
non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di
cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del
presente decreto

 

(soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,

che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

 

Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30  per  cento  rispetto  all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi  dell'anno  2019)


2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei
quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

Per i PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO, titolari di pensione in convenzione internazionale con l'Italia l'Imu 2021 è ridotta al 50%. L'agevolazione vale per una sola unità abitativa situata in Italia purchè non locata o concessa in comodato

Pagina aggiornata il 06/05/2024