E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 30 dicembre 2021, n 229 che introduce il green pass rafforzato per l’accesso ad alcune attività in aggiunta a quelle per le quali era già previsto nelle disposizioni legislative precedenti.
Riportiamo di seguito i contenuti di maggiore interesse per i Vostri uffici.
Vietati fino al 31 gennaio 2022
- eventi di massa, feste, concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
- sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Green Pass rafforzato (dal 25 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza) per:
- ristorazione compreso il consumo al banco.
Green Pass rafforzato (dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza) per:
- musei e mostre;
- centri benessere al chiuso anche all’interno di strutture ricettive;
- centri termali (salvo per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- alberghi e altre strutture recettive compresi i servizi di ristorazione interni anche se riservati ai soli alloggiati;
- sagre e fiere anche su aree pubbliche, convegni e congressi;
- feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
- impianti di risalita in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività al chiuso e all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso e all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.