Covid-19, ulteriori misure di contenimento

Emanato il DL 229 del 30/12/2021, nuove regole per quarantene e capienze dal 31/12/21 e estensione super green pass dal 10/1/2022

Data:

31 dicembre 2021

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Descrizione

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 30 dicembre 2021, n 229 che introduce il green pass rafforzato per l’accesso ad alcune attività in aggiunta a quelle per le quali era già previsto nelle disposizioni legislative precedenti.

Riportiamo di seguito i contenuti di maggiore interesse per i Vostri uffici.

 

Vietati fino al 31 gennaio 2022

  • eventi di massa, feste, concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Green Pass rafforzato (dal 25 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza) per:

  • ristorazione compreso il consumo al banco.

 

Green Pass rafforzato (dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza) per:

  • musei e mostre;
  • centri benessere al chiuso anche all’interno di strutture ricettive;
  • centri termali (salvo per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • alberghi e altre strutture recettive compresi i servizi di ristorazione interni anche se riservati ai soli alloggiati;
  • sagre e fiere anche su aree pubbliche, convegni e congressi;
  • feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
  • impianti di risalita in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività al chiuso e all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso e all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

 

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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

    Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

    Quarantene

    Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

    Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

    Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

    Capienze

    Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

 

 

Allegati

Pagina aggiornata il 14/08/2024