Nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali – Ordinanza Ministero della Salute 1 aprile 2022

Nuova Ordinanza Ministero della Salute del 1 aprile 2022

Data:

06 aprile 2022

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Descrizione

Il Ministero della Salute, in esecuzione a quanto previsto dal decreto-legge 24/2022 relativo alle disposizioni per il contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, ha emanato l’Ordinanza 1 aprile 2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2022) scaricabile in allegato.

Il documento riporta le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” da rispettare al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività.

Nell’aggiornamento, le misure di prevenzione sono state semplificate e rese coerenti con l'attuale scenario epidemiologico.

L’ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e successive all’adozione dell’ordinanza nonché eventuali revisioni delle linee guida stesse.

Nella premessa dell’allegato al provvedimento sono previsti alcuni principi di carattere generale, riportati di seguito, che dovranno essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, in tutte le attività economiche e sociali.

Nel rispetto di tali misure comuni, l’ordinanza prevede ulteriori misure integrative relative agli specifici contesti.

Principi di carattere generale

Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l'adozione delle misure di seguito indicate:

Informazione.

Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.

Certificazione verde COVID-19.

Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui e' prevista ai sensi della normativa statale vigente.

Protezione delle vie respiratorie.

Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.

Igiene delle mani.

Messa a disposizione, all'ingresso e in piu' punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.

Igiene delle superfici.

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

Aerazione.

Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Allegati

Pagina aggiornata il 06/05/2024